Nella Sentenza n. 24279 del 30 settembre 2019 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la richiesta di rimborso Ici presentata da una Società proprietaria di un immobile. In particolare, la questione trae origine dalla classificazione errata fatta dal tecnico incaricato dalla Società, che aveva erroneamente indicato per l’immobile in questione la Categoria “D/8” invece che la Categoria “E/3” (Categoria esente dal pagamento dell’Imposta).
La Suprema Corte chiarisce che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’Ente impositore richiedere all’Ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.
Quindi, vi è un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d’uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l’Amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente.
Pertanto, le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo. Detto Principio trova eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione. Ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo.
I Giudici di legittimità concludono precisando che l’art. 7, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, laddove dispone che sono esenti da Imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie catastali da “E/1” a “E/9”, deve essere letto nel senso che l’esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in Catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella Categorie indicate.
Di contro, l’esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una Categoria diversa da quelle indicate con le sigle da “E/3” a “E/9” ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l’errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione.
di Carolina Vallini