Ici: impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto

Nella Sentenza n. 10485 del 20 maggio 2016 della Corte di Cassazione, è stato accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2006 emesso da un Comune in relazione ad un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto di proprietà dello Stato, ma gestito in concessione da parte di una Società privata.

La Suprema Corte afferma che l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’Ente possessore è condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione per gli immobili detenuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92. La ragione sostanziale di quanto sopra espresso è stata individuata nell’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Dunque l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, secondo i Giudici di legittimità, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo.