Nella Sentenza 1443 dell’11 marzo 2021 della Ctr Lazio, i Giudici affermano che per conservare i benefici fiscali sulla “prima casa” non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge. I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” (abitazione non di lusso) spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza. Peraltro, il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente.
Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce certamente causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non imputabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, deve essere rilevato che l’intimazione al rilascio dell’immobile avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce prova dell’impegno della contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge.
Infine, i Giudici aggiungono che l’obbligo del contribuente di trasferire il proprio domicilio nel Comune dove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non può che riferirsi all’immobile medesimo, non potendosi pretendere che il detto contribuente, al fine di godere del beneficio de quo, si sobbarchi il costo necessario ad assicurarsi l’uso di altro immobile.




