Nella Sentenza n. 12303 del 23 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudicidi legittimità chiariscono che, in tema di Ici dei fabbricati rurali, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa Categoria (“A/6” per le unità abitative, o “D/10” per gli immobili strumentali). Dunque, l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994, non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 23 comma 1-bis del Dl. n. 207/2008 (convertito in Legge n. 14/2009) e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992. Per converso, l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della Categoria catastale “A/6” o “D/10” al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.