Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30433 del 26 novembre 2024
La ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impositivo per l’Ici 2013, sostenendo che la Commissione tributaria regionale abbia considerato legittima la rettifica in aumento senza che fosse stata provata la notifica della variazione della rendita catastale degli immobili tassati. Inoltre, contesta la procedura, lamentando la violazione di diverse norme tributarie, in quanto la Commissione avrebbe omesso di rilevare la mancata notifica delle rendite catastali in aumento derivanti dalla Procedura “Docfa”. La Suprema Corte ha stabilito che la rettifica della rendita catastale era stata regolarmente notificata al padre della ricorrente, e che quest’ultima ne fosse a conoscenza, avendone riportato i dati nella denuncia di successione. Pertanto, la contestazione sulla mancata notifica è stata ritenuta infondata. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di compensazione tra il debito Ici 2011 e il credito Imu 2012, chiarendo che la compensazione in materia tributaria è ammessa solo nei casi previsti dalla legge. Nel caso specifico, il Regolamento comunale vietava la compensazione tra Tributi diversi; quindi, la contribuente non aveva diritto a compensare il proprio debito Ici con il credito Imu, indipendentemente dalla mancata specificazione dell’ammontare del credito nel ricorso.


