Ici: in caso di occupazione di urgenza il proprietario è comunque soggetto passivo

Nella Sentenza n. 20796 del 14 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, la questione controversa concerne l’obbligo del pagamento dell’Ici a seguito di occupazione d’urgenza a cui si associa la perdita di possesso per effetto del Decreto di occupazione, qualora, come nel caso di specie, antecedente alla stipula del rogito notarile di cessione volontaria del terreno.

La Suprema Corte chiarisce come, ai fini della soggezione all’Ici, l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finché non interviene il Decreto di esproprio o comunque l’ablazione,continua ad appartenere a lui, tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione, mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca la cosiddetta “animus rem sibi habendi”, onde lo stesso è un mero detentore. Quindi, il proprietario è soggetto passivo dell’Ici, ed obbligato a presentare la relativa Dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da terzi. Solamente nel caso in cui la Società proprietaria del terreno abbia perso la disponibilità dell’area con l’irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, si verifica lo spossessamento del bene a favore della Pubblica Amministrazione, non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell’animus, non avendo il possessore la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia.