Nella Sentenza n. 7179/64/2014 della Ctr Lombardia, i Giudici osservano che l’art. 12, del Dlgs. n. 546/92, statuisce che l’Architetto può legittimamente difendere i contribuenti contro gli atti emessi dal Comune o dall’Agenzia del Territorio che riguardano accertamenti Ici. L’Architetto è abilitato alla difesa presso le Commissioni tributarie, se la controversia riguarda questioni tecniche attinenti la superficie dell’area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico. Naturalmente il Giudice tributario deve sempre verificare la capacità del difensore, poiché non basta la sola iscrizione all’ordine professionale ma è necessaria anche l’iscrizione all’Albo o all’Elenco per poter rappresentare legittimamente in Commissione tributaria.