Ici: l’edificabilità di un’area è desumibile dal Prg.

Nell’Ordinanza n. 6431 del 6 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, di interpretazione autentica del Dpr. n. 131/1986, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del Sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, comma 4, del Dpr. n. 131/1986, è desumibile dalla qualificazione attribuita nel “Piano regolatore generale” adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi.
I Giudici ritengono che l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.
L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei Piani particolareggiati o dei Piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
Pertanto, né il vincolo paesaggistico, che subordina l’edificabilità concreta dell’area al Parere della Sovraintendenza ai Beni culturali e ambientali, né la proroga del vincolo d’immodificabilità temporaneo, possono incidere sull’assoggettabilità ad imposizione Ici. Ciò in quanto tali vincoli non eliminano il procedimento ormai avviato di trasformazione dell’area in quanto hanno solo natura conformativa della destinazione urbanistica dell’area.
Corte di Cassazione Ordinanza n. 6431 – 2019
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