Nell’Ordinanza n. 29687 del 28 dicembre 2020 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda il rapporto, instauratosi tra un Comune e una Società, avente ad oggetto un terreno, di circa 20 ettari, su cui sorge un Villaggio turistico gestito dalla Società in questione, consistente in una locazione e non in un diritto di superficie e, quindi, non soggetto all’Ici.
La Suprema Corte rileva che il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un’area demaniale poteva in astratto dare luogo, sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, l’art. 18 della Legge n. 388/2000, modificando l’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai Concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta.
Riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del Concessionario, la questione se il diritto in capo al Concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al Concessionario è sempre tassabile ai fini Ici, proprio perché il concessionario è divenuto soggetto di imposta.
Pertanto, i Giudici di legittimità affermano che la individuazione legislativa del Concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende questo obbligato, non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini Ici in capo al Concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).




