Nell’Ordinanza n. 28173 del 5 novembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l’Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti, ai sensi dell’art. 2719 del Cc., la conformità delle copie agli originali, il Giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendo comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che l’onere di disconoscimento, pur non prevedendo l’uso di formule sacramentali, deve consistere in una dichiarazione di contenuto chiaro e specifico che consenta di desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia e che il Giudice può comunque, a fronte del disconoscimento, apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia anche a mezzo di elementi presuntivi.