Ici: presupposti di esenzione per le Onlus

L’Ordinanza n. 10454 del 2 maggio 2018 della Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali le Onlus possono godere dell’esenzione ai fini Ici.

L’esenzione Ici, di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, impone di considerare realizzate, in senso non esclusivamente commerciale, le attività sanitarie ed assistenziali, che, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato non sia svolta con le modalità di un’attività

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