Nell’Ordinanza n. 3448 del 6 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, in caso di motivazione “per relationem”, non è satisfattivo dell’obbligo di riportare il contenuto essenziale dell’atto presupposto il fatto che l’avviso di accertamento Ici contenga una Tabella riepilogativa di valori asseritamente riconducibili a quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate, a loro volta esposti in una relazione non conosciuta (né da presumere conoscibile) dal contribuente, senza fornire spiegazioni tecniche e logiche sulle scelte delle varie particelle elencate in Tabella, quali parametri di riferimento per la determinazione del valore venale del terreno.
Il caso
Nel caso di specie, il Comune
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