Ici: se adibito ad abitazione principale del soggetto passivo le detrazioni si applicano anche ad uffici e studi privati

 

Nella Sentenza n. 1234 del 2 marzo 2015 della Ctr Roma, i Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, le riduzioni e detrazioni dall’Ici spettano per un’unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

I successivi commi 2-bis e 2-ter, dispongono un abbattimento della base imponibile calcolato in percentuale che opera con la sola eccezione per immobili ascritti a categoria catastale “A/1”, “A/8” e “A/9”. In sostanza, quindi, anche per gli immobili iscritti in categoria “A/10”, quale quello oggetto della controversia in esame, valgono i benefici fiscali qualora lo stesso sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo.

Sentenza n. 1234 del 2 marzo 2015 – Ctr Roma