Nell’Ordinanza n. 31322 del 29 novembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione ad una cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del Dlgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 del Cc.. Tale ultima disposizione infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.