Nell’Ordinanza n. 28045 del 2 novembre 2018 della Corte di Cassazione, verrà trattato il tema del trattamento, ai fini Ici, di un Autolavaggio.
In caso di area “urbana” secondo lo strumento urbanistico generale, pur non essendo possibili interventi con aumenti di volumetria, erano consentiti interventi finalizzati ad una utilizzazione economicamente vantaggiosa, indice di capacità contributiva, che la rendevano assoggettabile a tributo per le possibili utilizzazioni commerciali e di servizi, quale nella specie l’esistenza di un Parcheggio e di un Autolavaggio.
Il caso
Nel caso di specie, l’Ente Locale impugnava la Sentenza della Commissione tributaria regionale relativa a un
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