La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4342 del 4 marzo 2015, afferma che l’esenzione Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/85. L’esenzione non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali viene svolta attività sanitaria (come nella fattispecie in esame), non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi,
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