Icp: il trattamento impositivo dei messaggi pubblicitari applicati ai silos

Nell’Ordinanza n. 26104 del 15 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il presupposto dell’Imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda. Il Dm. Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere, dovendo quindi il Giudice tributario accertare le caratteristiche dell’installazione pubblicitaria e motivare sul punto.

Il caso

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello proposto dalla Concessionaria del Comune avverso la Pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Società contribuente avverso avviso di accertamento Icp relativa all’anno 2014, sul presupposto che i silos della stessa Società fossero macchine di cantiere, in quanto tali non soggette all’Imposta.

Avverso tale Sentenza la Concessionaria proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo difetto di motivazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 2 del Dm. Mef 26 luglio 2012 e violazione delle norme di cui agli artt. 1, 7 e 10, del Dlgs. n.507/1992, e dell’art. 2, lett. a), della Direttiva 2006/42/Ce (cd. “Direttiva macchine”), laddove la Ctr, ai fini dell’Imposta di pubblicità, aveva a suo avviso erroneamente ritenuto la riconducibilità dei silos alle macchine da cantiere, escludendone la tassazione.

La decisione

La censura, secondo la Suprema Corte, era fondata.

Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che il presupposto dell’Imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda[1].

E la misura dell’Imposta, relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest’ultima abbia – per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra – le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario[2].

La Cassazione evidenzia inoltre che il Dm. Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere, bensì regolamenta il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al Dlgs. n. 507/1993.

Essendosi quindi la Ctr limitata, nel caso in esame, ad affermare che i silos erano, ai fini fiscali macchine da cantiere, senza accertare le caratteristiche dell’installazione pubblicitaria e motivare sul punto, il ricorso doveva pertanto essere accolto.

Osservazioni

Come noto, l’Imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

E’ tenuto al pagamento dell’Imposta sulla pubblicità colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ed è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Oggetto di tassazione dell’imposta di pubblicità è dunque il “mezzo pubblicitario”.

In caso di pubblicità su veicoli, ad esempio, è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare l’importo da versare, laddove il vero oggetto dell’Imposta non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari.

L’Imposta di pubblicità colpisce in conclusione l’occupazione geometrica, vale a dire fisica, del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, potendo essere definita “un’Imposta di occupazione”[3].

In conclusione, ai fini dell’Imposta sulla pubblicità, costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, che risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica e non essendo quindi la stessa incompatibile con altre finalità[4].

di Giovambattista Palumbo


[1] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015.

[2] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 15201/04 e 7031/02.

[3] Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 13119/2019.

[4] Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 15449/2010.