Corte d’appello Brescia, Sentenza n. 1620 del 3 ottobre 2023
Nella fattispecie in esame, viene accolto l’appello di un Comune il quale aveva emesso un’ingiunzione di pagamento a carico del gestore di servizi telefonici per il recupero del canone di locazione pattuito. I Giudici osservano l’art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019 (in vigore dal 31 luglio 2021), il quale prevede per gli impianti che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, un canone (cd. “canone antenne”) nella misura fissa, non modificabile di Euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente. L’appellante sottolinea che il presupposto di applicazione del canone non è stato espressamente modificato; dunque, resta l’occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019.
Inoltre, i Giudici specificano che la natura dell’area oggetto del contratto di locazione tra le parti non possa essere qualificata come bene pubblico, in quanto patrimonio indisponibile. È pacifico che un bene non è pubblico (dunque soggetto al regime differenziato previsto per il demanio e il patrimonio indisponibile ex artt. 823 e 9828 del Cc.) per il semplice fatto di appartenere a un ente pubblico (art. 1 del Rd. n. 2440/1923). I beni facenti parte del patrimonio disponibile di un ente pubblico ricevono un trattamento giuridico uguale ai beni dei soggetti privati.
Come stabilito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 391/1999 a Sezioni Unite, ”affinché un bene non appartenente al Demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché ‘destinati ad un pubblico servizio’ ai sensi dell’art. 826, comma 3, del Cc. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”.
Nel caso di specie, il Comune appellante ha destinato l’area in questione alla produzione di reddito, tramite locazione a un’Azienda privata, che a sua volta con propri mezzi svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l’installazione dell’impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile. Dunque, la destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l’oggetto della destinazione e le attribuzioni dell’Ente e l’inclusione nel Patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la Pubblica Amministrazione concede il bene in godimento al privato per l’esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall’Ente.
Non rientrando nelle attribuzioni del Comune l’esercizio del Servizio di telecomunicazioni, l’area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di Patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell’area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 93, del Dlgs. n. 259/2003 (sostituito dall’art. 54 del Dlgs. n. 259/2003 con decorrenza dal 24 dicembre 2021), al patrimonio disponibile occorre a questo punto stabilire se l’art. 93, del Dlgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) – che al comma 1 recita che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” – è riferito unicamente alle aree demaniali o facenti parte del Patrimonio indisponibile, oppure si applica anche al Patrimonio disponibile, gestito jure privatorum dalla P.A.. Il citato art. 93, al comma 2 (ora art. 54 comma 6) recita: “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente Locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione……”.
C’è quindi un espresso riferimento alle “aree pubbliche” e tale non è un’area facente parte del Patrimonio disponibile, che riceve un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati. Inoltre, sempre il citato art. 93, comma 2, precisa che “ nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al ‘Codice’ o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Dlgs. n. 507/1993, oppure del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo,….”.
Per legge, Tosap e Cosap si applicano solo se il bene oggetto di occupazione è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile, dunque ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Nell’art. 54 del Dlgs. n. 259/2003, post riforma del 2021, il riferimento a Tosap e Cosap è sostituito con quello al “Canone previsto dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, come modificato dalla Legge n. 178/2020”, che si applica sempre all’occupazione solo “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” , come precisato dall’art. 1, comma 819 della Legge n. 160/2019.
Pertanto, in conclusione, il Canone sulle antenne deve essere applicato soltanto agli impianti che insistono sul suolo pubblico, restando esclusi gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’Ente, regolati da contratti di locazione.


