Il Consiglio comunale di insediamento

di Michele Fiaschi

Il Consiglio comunale è un organo di governo. È eletto direttamente dai cittadini in concomitanza con l’Elezione del Sindaco. Esprime e rappresenta gli interessi dell’intera comunità ed è quindi l’Organo rappresentativo della volontà politica popolare, oltre ad avere competenza in ordine agli atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico amministrativo espressamente attribuiti dalla legge. Svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e gli indirizzi generali di governo dallo stesso approvati. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, etico, sociale, economico, culturale ed interpretare così, con tali atti, la partecipazione delle comunità a eventi di carattere nazionale e internazionale.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione dei Consiglieri risulta dai verbali dell’Ufficio centrale in occasione delle Elezioni amministrative, entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Al Sindaco spetta la convocazione della seduta di insediamento del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che si svolgerà entro i successivi 10 giorni dalla convocazione (art. 40, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000).

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente del Consiglio (art. 40 del Tuel), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista dallo Statuto comunale (art. 39 del Dlgs. n. 267/2000), se non previsto resta il Sindaco.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio.

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (ovvero la cifra è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all’art. 40, comma 2, Tuel, occupa il posto immediatamente successivo.

La prima seduta del Consiglio comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

  1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41 del Tuel);
  2. Surroga dei consiglieri (art. 45 del Tuel);
  3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11, del Tuel);
  4. Presentazione delle Linee programmatiche di mandato (art. 46 del Tuel);
  5. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46 del Tuel);
  6. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale (art. 39 del Tuel, secondo quanto previsto dal Regolamento consiliare);
  7. Costituzione gruppi consiliari (se previsto dal Regolamento consiliare);
  8. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società;
  9. Elezione della Commissione elettorale comunale (art. 41, comma 2, Tuel, e art. 12 e seguenti, Dpr. 223/1967);
  10. Elezione della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari (art. 13 della Legge n. 287/1951);
  11. Elezione dei componenti delle altre Commissioni consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento consiliare.

Il giuramento del Sindaco avviene leggendo la formula di legge che lo vincola alla fedeltà alla Costituzione. Il rito avviene con la dovuta solennità: alzatosi in piedi, presta il prescritto giuramento indossando la fascia tricolore e pronunciando con voce chiara ed intellegibile, al cospetto dei Consiglieri, anch’essi in piedi per l’occasione, la formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.

Al termine, presenta le Linee programmatiche di mandato comunica composizione della Giunta e di conseguenza svolgere un breve intervento.

L’eventuale elezione del Presidente del Consiglio comunale avviene con la maggioranza dei voti alla prima convocazione, al termine l’eletto tiene un breve intervento e la seduta prosegue quindi sotto la sua Presidenza.

Il Presidente del Consiglio comunale ha funzioni di rappresentanza del Consiglio ed a lui sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso. È una figura di garanzia, in quanto assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. È inoltre tenuto all’osservanza delle regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa dell’Ente Locale. Non è subordinato al Sindaco ed il suo compito è anche quello di assicurare il perfetto e regolare funzionamento delle riunioni assembleari nel rispetto delle regole democratiche.

La Regione Siciliana dispone di leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, secondo forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con Legge costituzionale; per la legislazione regionale è previsto il giuramento anche per Assessori e Consiglieri.

Nella prima seduta il Consigliere più anziano per preferenze, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta giuramento con la seguente formula, prescritta dall’art. 45 dell’Ordinamento regionale Enti Locali – Orel (Decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana n. 6/1955 e s.m.i.): “Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”; quindi, invita i Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. Con la prestazione del giuramento, i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquisiscono i diritti e le prerogative della carica.

I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni. L’eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal Consiglio.

Analogamente, i componenti della Giunta, prima di essere immessi nell’esercizio delle funzioni, prestano giuramento seconda la medesima formula prescritta dai Consiglieri. Il rifiuto del giuramento comporta decadenza.