Il mobbing nel Pubblico Impiego

Tar Toscana, Sentenza n. 303 del 18 marzo 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, il ricorrente aveva invocato il mobbing nel contesto lavorativo. I Giudici toscani hanno chiarito che il mobbing nel Pubblico Impiego si caratterizza per comportamenti ostili, reiterati e sistematici volti a danneggiare la salute psicofisica del dipendente, sostenendo che deve essere provato un disegno finalizzato alla persecuzione o vessazione del lavoratore che va al di là di singoli atti illegittimi. Nel caso specifico, il ricorrente accusava una Università di ritardare la nomina di Professori ordinari nel suo settore, impedendogli così di avanzare nella sua carriera professionale. Tuttavia, questa omissione non poteva ricondursi a mobbing, in quanto non configurava una serie coerente di azioni persecutorie. Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che tali comportamenti abbiano danneggiato la sua salute psicofisica, non emergevano prove di un intento persecutorio da parte dell’Università, né il ricorrente aveva protestato apertamente contro il comportamento dilatorio dell’istituzione. Di conseguenza, mancava l’onere probatorio per stabilire l’esistenza di un comportamento illecito riconducibile al mobbing. Infine, l’Università in questione non ha violato clausole di correttezza e buona fede, in quanto non c’era alcun obbligo di garantire al ricorrente un avanzamento di carriera. Non vi era nemmeno un obbligo di considerare la situazione personale del ricorrente nella gestione complessiva degli interessi pubblici. In conclusione, il ricorso non ha dimostrato l’esistenza di condotte mobbizzanti da parte dell’Università.