Il passaggio da Didattica a Distanza (DAD) a Didattica Digitale Integrata (DDI) …. senza tralasciare la protezione dei dati

In questi mesi del 2020 scanditi ormai, stagione per stagione, dai numeri del contagio, la situazione di emergenza sanitaria ha inevitabilmente portato con sè una compressione del diritto all’istruzione almeno nell’accezione in cui siamo soliti pensare alla formazione dei ragazzi.

Infatti, già nei primi giorni dell’emergenza, le Istituzioni scolastiche si sono trovate costrette a ricorrere ad una didattica a distanza avvalendosi di piattaforme digitali, perché solo in questo modo si poteva garantire il proseguimento della didattica.

Tali nuovi strumenti hanno reso necessario, in primo luogo, un ripensamento di quello che è (era) il modo tradizionale di fare scuola, poiché pare impensabile poter continuare a effettuare valutazioni attraverso i compiti in classe e le interrogazioni, ma hanno portato, inevitabilmente, anche a dover considerare le implicazioni di tali strumenti sotto il profilo della protezione dei dati personali coinvolti in questa attività.

Il Garante della Privacy è intervenuto fornendo specifiche indicazioni con il Provvedimento n. 64 dello scorso 26 Marzo 2020, esortando le Istituzioni scolastiche all’utilizzo consapevole di detti strumenti.

Alla vigilia dell’anno scolastico in corso, oltre alle misure pianificate per consentire un rientro nelle aule in sicurezza, sono stati messi a punto vari interventi per permettere agli studenti di disporre anche degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e a contrastare la dispersione.

In data 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione, ha emanato il Dm. n. 89/2020 con allegate le Linee Guida sulla “Didattica Digitale Integrata”.

 Il suddetto Decreto stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.

L’intento di tali Linee guida è quello di fornire una cornice di riferimento per la redazione di piani scolastici per la didattica integrata di cui avvalersi non solo in caso di sospensione delle attività, ma anche in tutti quei casi in cui appaia necessario contenere il contagio.

All’interno delle linee guida si precisa altresì che le stesse  forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le Istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Questa volta tuttavia sembra che, passata la fase dell’emergenza, vi sia stata un maggiore attenzione per le tematiche privacy coinvolte in questa situazione.

Non è affatto di secondaria importanza, la valutazione in ordine agli effetti che tale modalità di fare scuola ha sulla privacy.

Il legislatore si è mostrato però sensibile al tema. All’interno delle stesse Linee Guida viene inserito fra gli obiettivi da perseguire, la necessità di operare nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali precisando altresì che in un separato documento sarebbero state fornite indicazioni specifiche sul tema.

Tali indicazioni in effetti sono state inserite in un separato documento adottato in data 3 Settembre 2020 dal gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione – Ufficio del Garante della privacy. Analizziamone i tratti salienti.

Base giuridica del trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni scolastiche è la finalità di pubblico interesse di cui è investita la scuola, che sebbene in questa fase esercitata attraverso strumenti diversi, legittima comunque i singoli Istituti a trattare i dati personali necessari per il perseguimento di detta finalità senza necessità.

Preliminarmente, il documento, nel fornire indicazioni in ordine alla scelta degli strumenti tecnologici da utilizzare, fa un espresso richiamo ai principi sanciti dal GDPR in tema di privacy  by design e privacy by default, precisando infatti che le singole strutture scolastiche, in qualità di titolari del trattamento e coadiuvati dal Responsabile protezione dati (Rpd) incaricato, provvederanno a scegliere quelle piattaforme che siano in grado di consentire ai titolari del trattamento di adempiere agli obblighi di protezione dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita.

Nello specifico quindi si suggerisce di ricorrere a piattaforme che eroghino servizi rivolti principalmente alla didattica o, nel caso in cui siano preferite le piattaforme generaliste, assicurarsi che vengano attivate solo le funzioni necessarie alle lezioni.

Particolare attenzione va posta in merito agli attori coinvolti da detta didattica integrata.

Le linee privacy si soffermano a definire per ciascun soggetto partecipe della DDI il corrispondente ruolo ai sensi del Regolamento (Eu) n. 2016/679.

Le singole Istituzioni scolastiche, nella persona del Dirigente, rivestono il ruolo di Titolare del trattamento e spetterà a queste provvedere a definire i rapporti con eventuali fornitori che si occupino della gestione del servizio di DDI, i quali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in virtù di apposito contratto o accordo, opereranno in qualità di Responsabili del trattamento attenendosi a quanto indicato dal Titolare in ordine alla modalità di utilizzo dei dati.

Spetterà al Rpd incaricato il controllo circa la corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati.

Il personale scolastico invece opererà in qualità di soggetto designato. ai sensi dell’art. 2 quaterdecies Dlgs. n. 101/2018 e dovrà essere appositamente istruito in ordine all’utilizzo delle piattaforme mediante le quali verrà erogata la DDI

Appare innegabile che oltre ai professori e agli alunni siano a vario titolo coinvolte anche le famiglie.

Attenendoci a quanto è prescritto dalla normativa in tema di trattamento dei dati, appare doveroso che le Istituzioni provvedano a fornire agli interessati le Informazioni previste dagli art.li 13 e 14 del Regolamento Ue sul trattamento dei dati personali che dovranno essere redatte con un linguaggio facile e comprensibile in ragione del fatto che sono rivolte principalmente a minori e alle loro famiglie.

Altrettanto doverosa appare all’interno del documento in esame l’attività di sensibilizzazione circa il buon senso che deve guidare tutti gli utenti coinvolti nell’utilizzo di detti strumenti al fine di evitare che l’esercizio del diritto all’istruzione possa diventare, attraverso un uso improprio della tecnologia, strumento idoneo a diffondere in maniera illecita dati personali.

Sarà pertanto necessario vigilare affinchè non ci siano accessi non autorizzati o azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica.

Pertanto, appare senz’altro utile che non solo il personale scolastico, ma anche gli studenti e le famiglie ricevano adeguate istruzioni sul corretto utilizzo del loro account per promuovere una maggiore comprensione possibile di quelli che possono essere i rischi connessi ai trattamenti in questione.

In questo contesto di sensibilizzazione, particolare attenzione deve esser prestata in relazione all’utilizzo della webcam che consente di effettuare le videolezioni essendo la modalità più immediata che permette all’insegnante di vedere l’alunno e verificare se segue la lezione.

E’ consigliabile, secondo il documento, prevedere uno specifico “disclaimer” sui rischi per l’utilizzo della webcam.

Il tema sulla tutela dei dati personali non può prescindere dall’impegno che le singole strutture scolastiche devono assumere in ordine alla sicurezza dei dati personali. Il Regolamento Europeo dedica alla sicurezza gli art.li  32e ss., prevedendo che il Titolare del trattamento, tenendo conto  delle finalità del trattamento come del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate; nel caso che ci interessa il documento contenente le Linee Guida in materia di privacy formula un elenco meramente esemplificativo riguardante misure tecniche e organizzative che la singola Istituzione scolastica in base al contesto in cui opera può valutare di adottare fra cui si annoverano meccanismi di adeguata protezione degli accessi tramite differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento, oltre all’utilizzo di adeguati sistemi di sicurezza sia fisici che informatici.

Almeno nell’immediato presente pare che i ragazzi siano nuovamente chiamati a esercitare il loro diritto allo studio in via principale attraverso piattaforme digitali; la speranza è che, terminata la prima fase emergenziale e, alla luce dei provvedimenti adottati, si possa, attraverso l’osservanza della normativa in tema privacy, tutelare  l’interesse pubblico senza sacrificare le libertà individuali.

di Giuseppina Tofalo

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