Corte di Cassazione, Sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026
La controversia riguarda un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pubblico. Il lavoratore sosteneva che la sanzione disciplinare fosse illegittima perché non aveva mai ricevuto la contestazione formale degli addebiti, atto che consente al dipendente di conoscere le accuse e di difendersi. L’Amministrazione aveva effettivamente inviato la contestazione, ma ad un indirizzo errato, per cui il lavoratore non l’aveva mai ricevuta e aveva conosciuto gli addebiti solo in un momento successivo, quando gli era stato comunicato un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. La Suprema Corte ha ritenuto
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