Il Regolamento sull’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici istituzionali: l’Autorità di Sistema portuale

di Antonino Parrinello

I Porti marittimi, insieme ai lidi, le spiagge, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che comunicano liberamente con il mare almeno per una parte dell’anno e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, sono definiti dall’art. 28 del Rd. n. 327/1942 e dall’art. 822 del Cc., “beni del demanio marittimo”, ossia beni pubblici che appartengono allo Stato e sono destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse.

L’ordinamento e le attività portuali sono stati riordinati dal Legislatore con l’emanazione della Legge n. 84/1994

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