Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10739 del 23 aprile 2025
Un dipendente pubblico, in servizio part-time presso un Ente, era stato trasferito ad altro Ente in base ad una Legge regionale. Dopo il trasferimento, il nuovo datore di lavoro gli aveva chiesto di firmare un nuovo contratto a tempo pieno. Il lavoratore si era rifiutato, sostenendo che il suo part-time fosse stato concesso senza scadenze dalla precedente Amministrazione e che il trasferimento non poteva modificarne le condizioni. Per questo rifiuto, l’Ente gli aveva applicato una sanzione disciplinare (multa per 4 ore di stipendio). Il caso è arrivato fino alla Corte di Cassazione, dopo che i Giudici di primo e secondo grado avevano annullato la sanzione, ritenendola illegittima. La questione in esame concerne la possibilità per il datore di lavoro di imporre il passaggio da part-time a tempo pieno in modo unilaterale giustificando il rifiuto lavoratore l’applicazione di una sanzione disciplinare. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici precedenti. Secondo la normativa, in particolare l’art. 8 del Dlgs. n. 81/2015, il passaggio da part-time a tempo pieno richiede l’accordo scritto con il lavoratore. Il datore di lavoro non può quindi imporre questa modifica in modo unilaterale. Inoltre, la legge prevede espressamente che il rifiuto del dipendente di cambiare il proprio orario non costituisce motivo di licenziamento e nemmeno di sanzione disciplinare. I Giudici di legittimità hanno anche chiarito che, nei casi di trasferimento di personale da un Ente all’altro per legge, il rapporto di lavoro prosegue con le stesse condizioni pattuite all’origine, come stabilito dagli artt. 31 del Dlgs. n. 165/2001 e 56 della Lr. n. 26/2014. La cessione del contratto riguarda il rapporto esistente, compreso il regime di part-time, che non può essere modificato senza il consenso del dipendente. In conclusione, la sanzione applicata è stata dichiarata illegittima perché fondata su un obbligo inesistente, e la Suprema Corte ha ribadito che la modifica dell’orario di lavoro deve sempre essere frutto di un accordo tra le parti.


