Immobili appartenenti ad Enti religiosi destinati ad attività alberghiera o assistenza pellegrini: non spetta l’esenzione Ici

Nell’Ordinanza n. 10286 del 12 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità, con specifico riferimento alla attività alberghiera o di assistenza ai pellegrini, hanno escluso l’esenzione Ici.
Come ricordato dai Magistrati, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è prevista a condizione che gli immobili, appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/1986, siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nell’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).
Pertanto, la stessa non spetta nel caso di un immobile, appartenente ad un Ente religioso, che sia destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini.
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