Nell’Ordinanza n. 5070 del 21 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità pongono in evidenza che l’impianto di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico. Tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici. Tuttavia, la Suprema Corte chiarisce che, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al Servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche. Ne consegue che per escludere la Categoria “E” occorre che sia esclusa anche la parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto del pubblico. Pertanto, a tale fine, non assume rilievo l’essere il Servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel Gruppo “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la Categoria residuale “E/9” non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione. Invero, è la destinazione dell’impianto che assume concreto rilievo ai fini del dell’attribuzione della Categoria catastale, sicché appare illegittimo, in relazione al disposto dell’art. 8, comma 2, del Dpr. n. 1142/49, l’inquadramento nella Categoria “E/1” (stazione di trasporto terrestre) dell’impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico-sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro. Invece, può costituire ragione di tale attribuzione la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani, a fronte del pagamento della relativa tariffa.




