Con la Sentenza n. 40 del 25 febbraio 2016, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Siciliana a proposito dell’art. 47, comma 4, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 89/14. I Giudici costituzionali statuiscono che è infondata, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in questione, nella parte in cui è affidato il recupero all’Agenzia delle Entrate dell’Imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile dovuta per il mancato versamento del contributo allo Stato da parte delle Province, in osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’appartenenza alla Ue.
Ciò in considerazione del fatto che, con Lr. n. 21/13, è stata attribuita l’Imposta stessa, e non il solo gettito tributario, all’Ente minore, per cui non vi è alcuna violazione delle prerogative regionali. Con la SLr. n. 21/13, la Regione Siciliana non si è limitata a trasferire alle proprie Province il gettito fiscale relativo all’Imposta in questione, ma ha inteso attribuire loro l’Imposta stessa, in esplicita attuazione dell’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 68/11. Non si pone perciò alcun problema di riserva (altrimenti illegittima) allo Stato di tributi spettanti alla Regione Siciliana. E poiché la Legge regionale ha attribuito all’Imposta in questione il carattere di tributo proprio derivato delle Province, è realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata, della cui applicazione nei suoi confronti la Regione non può dolersi.




