Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 44 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assoggettamento ad Imposta di bollo fin dall’origine sui contratti tra P.A. e l’Agenzia industrie difesa (Aid) ai sensi dell’art. 2, Tariffa, Allegato “A”, Parte I, del Dpr. n. 642/1972.
Viene quindi confermata dall’Agenzia la “tassatività dell’elenco” di cui all’art. 16 della Tabella allegata al Dpr. n. 642/72 già ripresa da precedenti riferimenti di prassi su casi similari tra cui rammentiamo la Risoluzione n. 86/E del 2002.
Il soggetto istante chiede infatti di conoscere se i contratti in oggetto siano da ricondurre nell’ambito applicativo dell’art. 2 di cui sopra in quanto scritture private aventi natura negoziale o se possa essere applicata l’esenzione secondo l’art. 16 della Tabella.
I contratti come regola generale rientrano nell’art. 2, della Tariffa e sono quindi soggetti ad Imposta pari ad Euro 16,00 per ogni foglio, in quanto trattasi di “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Una norma spesso analizzata ai fini della “possibile” esenzione da Imposta di bollo è proprio l’art. 16 della stessa Tabella, che prevede letteralmente l’esenzione tra “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.”
Premesso quanto sopra, al fine di stabilire se gli atti sottoscritti tra soggetto istante P.A. con l’Aid possano considerarsi atti scambiati tra i soggetti individuati nell’art. 16 della Tabella, è necessario quindi analizzare della natura giuridica della Aid.
L’attività e quindi la natura dell’Aid è ben definita dall’art. 48 del “Codice dell’Ordinamento militare”, il quale dispone che “l’Agenzia industrie difesa, istituita (…) con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni (…). Scopo dell’Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa indicate con uno o più Decreti del Ministero della Difesa. (…)”. Dal testo normativo si evince come l’Agenzia industrie difesa possa essere considerata Organismo di diritto pubblico e quindi essere considerata alla stregua di una P.A., seppur in casi limitati.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è però intervenuta con Risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009 che, richiamando la Sentenza della Corte di Cassazione n. 938/2009, ha affermato il principio secondo cui “(…) nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema (…) di Imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola ‘Stato’ deve intendersi riferita allo Stato-persona”.
Per tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude confermando la tassatività dell’Elenco dell’art. 16, ritenendo che nel caso di stipula di un contratto tra soggetto istante P.A. e l’Aid occorre assoggettare a tassazione dell’Imposta di bollo tale contratto secondo l’art. 2 della Tariffa.
A parere di scrive, risulta ormai pacifico che l’art. 16 della Tabella ha un ambito applicativo molto più ristretto rispetto al quello che può sembrare dal testo dell’articolo stesso.
di Alessio Malucchi