Imposta di bollo: non soggetti i duplicati informatici conformi al “Cad”

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 45 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico redatto secondo le regole del “Cad” non è soggetto ad Imposta di bollo in quanto privo di dichiarazione di conformità all’originale.

Il soggetto istante, secondo le disposizioni del “Cad” e le relative regole tecniche dettate dal Dpcm. 13 novembre 2014, ha avviato un processo di “dematerializzazione” di atti e documenti degli Uffici, chiedendo all’Agenzia ulteriori precisazioni considerato che, in linea generale, l’Imposta di bollo è dovuta per la produzione e il rilascio di copie conformi, sia analogiche che informatiche, di documenti, sia analogici che informatici, secondo gli artt. 22, 23 e 23-bis del Cad.

In risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo pari a Euro 16,00, per ogni foglio, per gli “atti rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri Pubblici Ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.

La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che, “per le copie dichiarate conformi, l’Imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.

L’art. 5, comma 1, lett. b), del richiamato Dpr. n. 642/1972, a sua volta precisa che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.

Dal testo normativo si evince che, ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo, la “copia conforme” costituisce autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale e quindi, salvo esenzioni specifiche, le copie sulle quali è presente la dichiarazione di conformità all’originale devono essere assoggettate all’Imposta di bollo nella misura di Euro 16,00.

Relativamente alla fattispecie in oggetto, “il duplicato informatico” è definito dal “Cad”, all’art. 1, comma 1, lett. i-quinquies), come “(…) il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari [sequenza di bit] del documento originario”.

Il successivo art. 23-bis, al comma 1, dispone che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”.

Il “duplicato” è pertanto identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando semplicemente il file dello stesso.

Resta chiaro comunque come sopra disposto dall’art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che è necessaria la dichiarazione di conformità all’originale attestata da un Pubblico Ufficiale autorizzato per procedere all’applicazione dell’Imposta di bollo.

Per duplicati informatici di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Dlgs. n. 82/2005, non è però prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’Imposta di bollo previsto dal citato art. 1 della Tariffa e per tale motivo l’Agenzia delle Entrate conclude che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’Imposta di bollo.