Imposta di bollo: assolvimento fin dall’origine anche sui rinnovi delle concessioni di posteggio su aree pubbliche

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 573 del 30 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’Imposta di bollo sui provvedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche.

Il Comune istante chiede se su tali provvedimenti di rinnovo, rilasciati ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del cd. “Decreto Rilancio”, debba essere corrisposta o meno l’Imposta di bollo considerato che vengono rilasciati d’ufficio e non su specifica Istanza del Concessionario.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, riprende l’art. 181, comma 4-bis, del “Decreto Rilancio”, il quale dispone che “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate (…) sono rinnovate per la durata di 12 anni, (…) con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, (…)”.

Con Dm. Mise 25 novembre 2020 e relativo Allegato “A” sono state approvate le Linee-guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza 31 dicembre 2020 e, al punto 4, viene stabilito che al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi entro il 31 dicembre 2020, il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Con riferimento all’applicazione del Bollo dovuto sulle concessioni, l’art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr. n. 642/1972, stabilisce l’assolvimento fin dall’origine per Euro 16,00 per gli “Atti e provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Nel caso di specie, pur in assenza di un’ulteriore Istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento iniziato d’ufficio comunque trae origine necessariamente da un’Istanza iniziale del Concessionario; pertanto, per tali considerazioni, l’Agenzia conclude che il provvedimento in oggetto sia soggetto anch’esso ad Imposta di bollo ai sensi del sopra citato art. 4.