Con la Risposta n. 470 del 29 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibile esenzione del Bollo nello scambio di atti e documenti tra P.A., in particolare in riferimento all’art. 16, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/1972.
La documentazione oggetto del quesito è rappresentata da Istanze provenienti dai datori di lavoro di P.A. a favore del proprio personale e degli attestati rilasciati.
L’istante (nella veste di “Amministrazione dello Stato”) precisa di ricevere Istanze da datori di lavoro (pubblici e privati) per il proprio personale dipendente in relazione all’attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e rilascia i relativi attestati.
In sede di integrazione documentale, l’istante nel trasmettere i Modelli di istanze e di attestati, ha precisato che gli stessi riguardano attività di formazione e accertamento da parte di Istituzioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati.
L’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, evidenzia, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (Corte di Cassazione, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925).
Il riferimento normativo ai fini del Bollo per le Istanze è rappresentato dall’art. 3, della Tariffa, Parte I, Allegata al Dpr. n. 642/1972, il quale comprende, tra le altre, anche delle “Istanze […] dirette agli Uffici e agli Organi dello Stato, […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Sul punto, come chiarito dalla Risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008, per “istanze, petizioni, ricorsi diretti agli Uffici e Organi dell’Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso art. 3, per chiedere l’emanazione di una Deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Il successivo art. 4 della medesima Tariffa inoltre prevede il pagamento dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio per gli “atti e provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, […], nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Tornando invece alla possibile esenzione oggetto dell’Interpello, la Tabella, Allegato “B”, al citato Dpr. n. 642/1972, contiene l’art. 16, il quale prevede l’esenzione in modo assoluto per gli “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Detta esenzione si applica quindi agli atti e documenti posti in essere da determinati soggetti puntualmente indicati dalla norma, il cui riferimento deve considerarsi tassativo, sempreché vengano scambiati tra gli stessi.
Al tal fine, l’Agenzia precisa che, secondo quanto chiarito dai Documenti di prassi (Risoluzione n. 243/E del 1° settembre 2009) e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “nelle disposizioni normative che, in tema di Imposta di registro, di Imposta ipotecaria e catastale […] e di Imposta di bollo […], prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione ‘a favore dello Stato’ o ‘nell’interesse dello Stato’, la parola ‘Stato’ deve intendersi riferita allo ‘Stato-persona’, e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva (Sentenza Corte di Cassazione. n. 938/2009), […] un’estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’Amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale […]. In altri termini, ai fini dell’applicazione delle richiamate disposizioni di carattere fiscale, occorre fare riferimento alla nozione di “Amministrazione statale”.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 16, inoltre, l’art. 1, comma 295, della Legge n. 296/2006, ha previsto che “alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui ai Dpr. n. 642/1972 e n. 131/1986”. Per effetto di tale disposizione, pertanto, l’esenzione è estesa anche tali soggetti.
Premesso quanto sopra, ai fini della risposta al quesito prospettato, in linea con la normativa e la prassi sopra richiamata, fermo restando la natura di “Amministrazione dello Stato” dell’istante, l’Agenzia ritiene che l’esenzione si applica “solo” in presenza delle condizioni previste dall’art. 16 della Tabella come sopra delineate.




