Con la Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al Comune istante in merito all’Imposta di bollo sulle istanze e relative autorizzazioni al “Trasporto funebre”. Il soggetto istante richiama la Risoluzione AdE n. 75/E del 3 giugno 2005, la quale conferma l’assoggettamento ad Imposta di bollo sulle autorizzazioni riguardanti il trasporto di cadaveri.
L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, riprende l’art. 23 del Dpr. n. 285/90, recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”,il quale stabilisce che “l’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 3 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/72, stabilisce che l’Imposta di bollo è dovuta, nella misura di Euro 16 per ogni foglio, per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli Uffici e agli Organi (…) dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Il successivo art. 4 della Tariffa dispone l’assoggettamento ad Imposta di bollo, sempre nella misura di Euro 16 per ogni foglio, anche per gli “atti e provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Atteso quanto sopra, sia le istanze che le successive autorizzazioni al trasporto salme rientrano, rispettivamente, nel campo di applicazione degli artt. 3 e 4 della Tariffa, e pertanto sono soggette all’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio.
L’Amministrazione finanziaria conclude quindi confermando quanto già affermato nella Risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005.




