Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 125/E del 13 ottobre 2017, è stato stabilito che il diritto al rimborso dell’Imposta di bollo sulle Istanze per “danni di guerra” è possibile solo se l’Imposta stessa è stata assolta precedentemente in modalità virtuale.
In particolare, la Direzione provinciale richiedente consulenza giuridica ha reso noto di aver ricevuto Istanze di rimborso dell’Imposta di bollo assolta su documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per “danni di guerra” emessi per le finalità previste dalla “Legge sulla riparazione dei torti” emanata
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