Imposta di bollo su fattura elettronica: la regolarizzazione corrisponde alla procedura di “integrazione” delle fatture

Con la Risposta n. 570 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura di regolarizzazione dell’omesso assolvimento dell’Imposta di bollo su atti e documenti in seguito all’introduzione della nuova modalità di versamento e integrazione del bollo su fatture elettroniche inviate tramite allo “Sdi

Il Ministero istante infatti ha chiesto di conoscere se le nuove disposizioni normative riguardanti la fattura elettronica hanno modificato la disciplina relativa alla regolarizzazione degli atti e documenti privi del bollo di cui agli artt. 19 e 31 del Dpr. n. 642/1972, richiedendo se i soggetti indicati nel predetto art. 19 hanno ancora l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultimo le regolarizzi. 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha richiamato preliminarmente lo stesso art. 19 del Dpr. n. 642/1972, il quale, relativamente agli obblighi degli Arbitri, dei Funzionari e dei Pubblici Ufficiali, dispone che i predetti soggetti “(…) non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente Decreto. Tuttavia gli atti (…) devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (…) per la loro regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento (…)”. 

L’art. 31 prevede, al comma 1, che “(…) gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’Imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’Imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione”, mentre al successivo comma 2, che “(…) la regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa”. 

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le P.A. e poi verso i privati, il Dm. 17 giugno 2014, all’art. 6, ha disciplinato l’assolvimento dell’Imposta di bollo disponendo modalità e termini di versamento. 

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nella prospettiva di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’Imposta di bollo, l’art. 12-novies, del ”Decreto Crescita” ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, ”integri” le fatture elettroniche inviate attraverso lo “Sdi” che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’Imposta e della sanzione amministrativa dovuta. 

Con il Dm. Mef 4 dicembre 2020 concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata, all’art. 2 è stato stabilito che “(…) qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il ‘Sdi’ (…) comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’Imposta non versata”. 

Sul punto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021 ha dettato le regole per le modalità tecniche di integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’Imposta dovuta e non versata. 

In caso infatti di omesso, carente o ritardato pagamento dell’Imposta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una Comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’Elenco Inipec, che deve contenere: 

  • Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore; 
  • numero identificativo della Comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento; 
  • codice atto, da riportare nel Modello ”F24”, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; 
  • gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata; 
  • l’ammontare dell’Imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti. 

Il destinatario della Comunicazione, anche per il tramite di un Intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. 

Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha concluso confermando che, per quanto riguarda le fatture elettroniche inviate al “Sdi”, i soggetti indicati nell’art. 19, di cui sopra, non hanno l’obbligo di inviare le predette fatture non in regola al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi, mentre nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione e di recupero del Tributo ai sensi degli artt. 19 e 31 del Dpr. n. 642/1972.