Imposta di bollo su fatture elettroniche: pagamento semestrale per importi inferiori a Euro 1.000

Imposta di bollo su fatture elettroniche: pagamento semestrale per importi inferiori a Euro 1.000

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del “Decreto Fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124), sono state apportate rilevanti novità in tema di Imposta di bollo su fatture elettroniche emesse dall’anno 2020.

I contribuenti fino ad oggi hanno provveduto a versare l’Imposta di bollo nel corso dell’anno 2019 entro il giorno 20 successivo al trimestre di riferimento, utilizzando come strumento di supporto la Piattaforma “Fatture e Corrispettivi” [Sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati Iva” – “Pagamento Imposta di bollo”], avendo altresì la possibilità di modificare, all’interno della Sezione specifica “Pagamento Imposta di bollo” il numero di fatture che risultano emesse dal Sistema [campo “n. documenti dichiarati”] e di conseguenza modificare l’importo del Bollo da pagare

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Quello che cambia è la cadenza temporale del pagamento dell’Imposta a partire dalle fatture emesse nel corso dell’anno 2020 e le sanzioni applicate e la modalità di irrogazione delle sanzioni.

L’art. 17 del Dl. n. 124/2019 ha disposto infatti un cambiamento sostanziale in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite “Sdi”. Dal 2020 infatti l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di comunicare con modalità telematiche (presumibilmente all’interno della Piattaforma “Fatture e Corrispettivi” e mediante Avviso bonario) al contribuente l’ammontare dell’Imposta da versare, le sanzioni già ridotte e i relativi interessi.

Il contribuente quindi, anziché procedere “in autonomia” al versamento dell’Imposta ed al calcolo di sanzioni e interessi, dovrà “attendere” dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione degli importi.

In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, delle somme comunicate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Dalle nuove disposizioni ne consegue che l’Agenzia, tramite controlli automatizzati, sarà in grado di quantificare, non solo l’Imposta non versata entro le scadenze ordinarie, ma anche l’eventuale Imposta non “conteggiata” dal contribuente in fattura.

Ad esempio, in caso di emissione di fattura elettronica con importo esente Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 senza assolvimento dell’Imposta di bollo, i controlli automatizzati saranno comunque in grado di rilevare la mancata applicazione del Bollo incrociando la natura dell’operazione (nell’esempio, codice “N4”) e l’importo addebitato.

Con la conversione in Legge n. 157/2019 del “Dl. Fiscale”, vengono modificati anche i termini per il versamento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Più nel dettaglio, nel caso in cui gli importi dovuti [“n. documenti dichiarati” moltiplicato per l’Imposta relativa] non superino il limite annuo di Euro 1.000, l’obbligo di versamento dell’Imposta di bollo, a discrezione del contribuente, può essere assolto con 2 versamenti semestrali anziché trimestralmente.

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuale dovuto non supera Euro 1.000 il versamento potrà essere effettuato in 2 rate semestrali, rispettivamente entro il 16 giugno ed entro 16 dicembre di ciascun anno; in caso contrario, valgono le scadenze trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Di seguito si riporta Tabella riepilogativa delle scadenze dei rispettivi codici-tributo da utilizzare:

Bollo su F.E. di importo inferiore ad Euro 1.000 Bollo su F.E. di importo superiore ad Euro 1.000
Periodo Scadenza Codice tributo Periodo Scadenza Codice tributo
I semestre 16 giugno 2020 da stabilire I trimestre 20 aprile 2020 2521
II semestre 16 dicembre 2020 da stabilire II trimestre 20 luglio 2020 2522
/ / / III trimestre 20 ottobre 2020 2523
/ / / IV trimestre 20 gennaio 2021 2524

A parere di chi scrive, stabilire ad inizio anno l’importo dovuto totale dell’anno non è, specialmente per un Ente Locale, di immediata determinazione, per cui l’auspicio è quello che venga esteso il termine di pagamento semestrale eliminando il vincolo massimo di Euro 1.000.

Cogliamo l’occasione per ricordare il pagamento dell’Imposta di bollo relativa al IV trimestre 2019, in scadenza il prossimo 20 gennaio 2020.

di Alessio Malucchi


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