Per il versamento dell’Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti informatici, nonché per il pagamento delle sanzioni e degli interessi, i soggetti tenuti ad utilizzare il Modello “F24EP” devono utilizzare i codici tributo istituiti con ala Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 (per Imposta di bollo) e con la Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015 (per sanzioni ed interessi) dell’Agenzia delle Entrate.
E’ quanto stabilito dalla Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha previsto l’utilizzo dei seguenti codici, già in uso con le modalità di versamento “F24”:
- “2501” – “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” ai sensi della Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014;
- “2502” -“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni” ai sensi della Risoluzione n, 32/E del 23 marzo 2015;
- “2503” -“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – Interessi” ai sensi della Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015.
I codici di cui sopra devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati” del relativo Modello “F24EP”.
Il campo “Sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nel campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA).
Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
La suddetta estensione di modalità di versamento risponde a quanto stabilito dal Decreto Mef 17 giugno 2014 che, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Dl. n. 82/05, prevede che l’Imposta di bollo “è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.