Imposta di bollo: vale anche per la copia cartacea ?

Testo del quesito:

L’assolvimento del bollo vale anche per il documento digitale ? Se sì, rimane legato al documento digitale stesso o va pagato anche per la copia cartacea ?

Nel caso un Ente consegni copia cartacea di un documento digitale (ad esempio il permesso di costruire, un’autorizzazione paesaggistica, il certificato di destinazione urbanistica ecc.), ad un privato sprovvisto di pec ove trasmettergli quello firmato digitalmente, al fine del pagamento dell’Imposta di bollo, occorre apporre un’altra marca da bollo oppure indico il numero di serie di marca da bollo dichiarata annullata per il ritiro degli atti sopra elencati ?

Resta inteso che la copia cartacea deve essere resa conforme all’originale informatico”.

La risposta dei ns. esperti:

In merito al quesito posto, occorre richiamare l’art. 4, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972, nel quale si dispone che il Bollo è dovuto nella misura di Euro 16,00 ogni 4 pagine per gli “atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Dunque, la stampa di un documento digitale che genera una copia analogica, qualora questa sia dichiarata conforme ai sensi dell’art. 23 del “Cad”, è soggetta ad Imposta di bollo.

Altra cosa sarebbe stata il rilascio del documento informatico originale, in quanto non trattandosi di copia ma di duplicato (il documento informatico ha infiniti originali), non rientra nell’art. 4 della Tabella “A” del Dpr. n. 62/1972 e quindi non è soggetta a Imposta di bollo.

Nel merito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’Istanza di Interpello n. 45/2019, nella quale ha ribadito che:

  • il Bollo è dovuto solo per le copie autentiche cartacee o digitali;
  • il Bollo non è dovuto per le copie semplici cartacee o digitali;
  • il Bollo non è dovuto per gli esemplari in quanto non sono copie ma documenti che hanno la stessa sequenza binaria e quindi indistinguibili dall’originale (art. 1, comma 1, lett. 1-quinques, del “Cad”).

di Cesare Ciabatti

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