Nella Sentenza n. 1261 del 27 maggio 2015, del Tar Lombardia, Milano, la Società istante ha lamentato la violazione del Regolamento sulla pubblicità, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata.
Nello specifico, il Comune avrebbe affidato con gara l’installazione su suolo pubblico degli impianti pubblicitari anche in relazione ad ipotesi nelle quali le istanze erano state presentate ai sensi dell’art. 42 del Regolamento medesimo, ossia per la ricollocazione nel periodo transitorio di impianti già autorizzati in precedenza.
I Giudici hanno affermato che, poiché il mercato degli spazi
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