Imposta di registro: quale è la base imponibile nel caso di canoni di concessione di acque e altre tariffe incassate dalla Provincia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 77 del 22 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione della base imponibile, ai fini dell’Imposta di registro, nel caso di concessioni idriche a privati, da parte della Provincia, per l’utilizzazione di acque minerali ovvero di sorgenti e acque sotterranee

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 77 del 22 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione della base imponibile, ai fini dell’Imposta di registro, nel caso di concessioni idriche a privati, da parte della Provincia, per l’utilizzazione di acque minerali ovvero di sorgenti e acque sotterranee.

Nel caso di specie, l’atto concessorio stabilisce che il titolare della concessione è obbligato a corrispondere il canone per l’utilizzo dell’acqua pubblica e componenti tariffari legati all’ambiente, alle risorse e al consumo.

Ai fini dell’applicazione dell’Imposta di registro, l’art. 45 del Dpr. n. 131/1986 dispone che “per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito”.

L’art. 43, comma 1, lett. h), del medesimo Decreto, inoltre, stabilisce che “La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: […] h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.

In base alle richiamate disposizioni, pertanto, la base imponibile dell’Imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d’acqua, è costituita dall’ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l’intero periodo di durata della concessione medesima (vedasi Circolare n. 37/1986).

Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex art. 43, comma 1, lett. h) del citato Decreto (vedasi Risoluzione del 5 febbraio 1999, n. 15).

Nel caso rappresentato, tenuto conto che nell’ambito della concessione è previsto, a carico del concessionario, oltre al ‘‘canone di concessione’’, anche la corresponsione di ulteriori somme a carattere tariffario (‘‘tariffa idrica’’) “variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell’azienda che commercializza l’acqua”, può trovare applicazione l’art. 35 (rubricato ‘‘contratti a prezzo indeterminato’’), comma 1, del citato Decreto.

Tale disposizione prevede che “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

Per quanto riguarda l’aliquota, ai sensi dell’art. 5 (‘‘Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali’’), della tariffa, parte prima, comma 3, le “concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative” sono soggette a registrazione, in termine fisso, con l’applicazione dell’Imposta

di registro con l’aliquota proporzionale dello 0,50%.

Pertanto, nel caso di specie, la base imponibile è determinata dall’ammontare complessivo delle somme corrisposte dal concessionario per l’utilizzazione delle acque pubbliche.