Imposta di soggiorno: necessarietà del confronto con le Associazioni di categoria

Nella Sentenza n. 1354 dell’8 luglio 2019 del Tar Calabria, i proprietari di strutture ricettive (ricorrenti) hanno impugnato il Regolamento relativo all’Imposta di soggiorno con cui l’Ente Locale in questione ha provveduto a rimodulare tale Tributo, lamentando la mancata audizione preventiva delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

I Giudici osservano che l’art. 4 comma 3 del Dlgs. n. 23/2011 prevede che “con Regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 400/1988, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’Imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto Regolamento, i Comuni, con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”. Quindi, la mancata audizione porta all’illegittimità del Regolamento.  La circostanza che la norma non dia efficacia vincolante a quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria non toglie che il confronto con le stesse, ritenuto dalla norma necessario, sia condizione necessaria per l’emanazione del provvedimento.