Imposta di soggiorno: pubblicata la Nota Ifel in merito alla responsabilità dei Gestori delle strutture e all’obbligo dichiarativo

Imposta di soggiorno: pubblicata la Nota Ifel in merito alla responsabilità dei Gestori delle strutture e all’obbligo dichiarativo

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento del gettito ai Comuni”.

Con la predetta Nota l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito al rapporto tra dichiarazione telematica ai fini dell’Imposta di soggiorno, come introdotta dal Dl. n. 34/2020, e adempimenti comunicativi introdotti dai Comuni utilizzando l’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.

L’Ifel si è soffermata anche sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale dell’Agente contabile da parte del Gestore della struttura anche dopo l’introduzione della responsabilità del pagamento in capo al predetto Gestore sempre per effetto della modifica introdotta dal Dl. n. 34/2020.

L’Istituto ha esordito precisando che l’art. 180 del Dl. n. 34/2020 e il Dl. n. 50/2017, per le locazioni brevi, hanno riconosciuto al Gestore delle strutture ricettive il ruolo di “responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno”, nonché quello di Responsabile “della presentazione della Dichiarazione [e] degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale”.

Il termine per la presentazione della Dichiarazione, inizialmente previsto per il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, per l’anno 2022 è stato differito al 30 settembre dal Dl. n. 73/2022.

L’obbligo dichiarativo è stato previsto fatti salvi gli “ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale”. La nuova normativa disciplina il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ma non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei Gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal Regolamento comunale.

L’Ifel ritiene che debba osservarsi che le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva.

In molti Comuni, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno non costituisce un aggravio per il gestore delle strutture ricettive, ma anzi una facilitazione in quanto consente di ottenere la precompilazione del conto della gestione (cd. “Mod. 21”), necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili connessi alla qualificazione di Agente contabile del Gestore delle strutture ricettive.

Passando al secondo argomento trattato dalla Nota in commento, ovvero la responsabilità contabile del Gestore della struttura ricettiva, l’Ifel ha puntualizzato che, allo stato dell’arte, sul tema della responsabilità contabile la Corte dei conti ha una posizione ondivaga.

Nello specifico, vi è un orientamento maggioritario che propende per continuare a qualificare il Gestore delle strutture ricettive quale Agente contabile, gravato dall’obbligo di resa del conto della gestione (ex multis Sentenze Corte dei conti Toscana n. 273/2020 e n. 248/2022; Sentenze Corte di conti Emilia-Romagna n. 325/2021 e n. 27/2022; Sentenza Corte di conti Lazio n. 115/2022). Per converso, non mancano Pronunce di diverso orientamento che militano nel senso di veder superata tale qualificazione (Sentenza Corte dei conti Calabria n. 195/2021, e Sentenze Corte dei conti Lombardia n. 38/2021 n. 159/2021 e n. 6/2022). In conclusione, l’Ifel ritiene che, alla luce della normativa richiamata, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’Imposta (e le Comunicazioni trimestrali collegate), così come, sulla scorta della giurisprudenza contabile che appare maggioritaria – e nell’attesa di un intervento definitivo e chiarificatore – non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei Gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.


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