Nell’Ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda un danno provocato da un albergatore che non versa all’Amministrazione comunale il dovuto a titolo di Imposta di soggiorno. La Suprema Corte chiarisce che l’attività di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’Ente Locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue
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