Imposta sulla pubblicità: non sono soggetti all’imposta i poster esposti per migliorare l’immagine del locale

Nella Sentenza n. 2575 del 1° dicembre 2015 della Ctr Bologna, i Giudici hanno statuito che è soggetto a Imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda. Risulta irrilevante il fatto che il cennato mezzo di comunicazione assolva o meno ad una funzione reclamistica o propagandistica.

L’interpretazione di cui sopra è conforme al dettato dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, il quale dispone

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