Imposte dirette: esclusi i contributi erogati dalla Regione a dei ricercatori a parziale ristoro delle spese per canoni di locazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 172 del 9 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei contributi erogati a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio della Regione erogatrice.

Nello specifico, la Regione istante ha chiesto un parere in merito al trattamento fiscale applicabile ai contributi previsti da una norma regionale, che prevede la possibilità per la Regione di approvare bandi per la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo art. 6: “redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi”.

Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta. In applicazione di tale Principio, con la Risoluzione n. 119/E del 2010 è stato precisato che i voucher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei familiari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla formazione della base imponibile.

Nel caso di specie, da quanto descritto nell’Istanza la Regione, in attuazione della norma regionale in essa richiamata, intende attivare un’azione per attrarre nel territorio regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati. In particolare, l’intervento si concretizzerebbe nell’erogazione di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di persone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso Imprese industriali e Centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale contributo, corrisposto per finalità generali perseguite dall’Ente erogatore, in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficiario non sia riconducibile, né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto che tra l’Ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir, e pertanto, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario.