Tar Lazio, Sentenza n. 15900 del 21 agosto 2024
Nel caso di specie, i Giudici hanno chiarito che, non trattandosi di un subappalto necessario (o qualificante), le regole sui limiti al subappalto stabilite dalla lex specialis non hanno carattere escludente. La Stazione appaltante aveva regolato l’uso del subappalto, definendo la gara come ad alta intensità di manodopera e applicando così l’art. 119, comma 1 del Dlgs. n. 36/2023, che limita il subappalto vietando l’affidamento in subappalto della parte principale delle prestazioni. La Società ricorrente ha contestato questa limitazione, sostenendo che la Stazione appaltante aveva imposto illegittimamente tali limiti. Tuttavia, i Giudici hanno accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse concreto, sollevata sia dalla difesa erariale che da quella della parte terza. Le obiezioni sollevate dalla ricorrente durante l’udienza non sono state ritenute convincenti. Nonostante la ricorrente avesse presentato un’offerta, ha contestato il bando di gara sostenendo che la lex specialis aveva erroneamente classificato l’Accordo-quadro come un contratto ad alta intensità di manodopera, soggetto quindi ai limiti di subappalto. In subordine, ha chiesto di verificare la legittimità di tale norma, ritenendola in contrasto con le direttive europee. Secondo la giurisprudenza consolidata, un bando può essere impugnato immediatamente solo in casi eccezionali, quando contiene clausole che impediscono la partecipazione o rendono impossibile presentare un’offerta valida. Tuttavia, se un concorrente partecipa alla gara e la sua offerta viene valutata, questo suggerisce che il Bando non è escludente. In questo caso, i Giudici hanno stabilito che le regole sui limiti al subappalto non hanno avuto un effetto escludente, poiché non hanno impedito alla ricorrente di partecipare alla gara e di competere per l’aggiudicazione. Inoltre, il subappalto riguarda solo l’esecuzione facoltativa del contratto e non la partecipazione alla gara stessa. La ricorrente non ha dimostrato che i limiti al subappalto le abbiano impedito di presentare un’offerta competitiva. Le argomentazioni della difesa della parte terza, che ha evidenziato l’obbligo del subappaltatore di mantenere gli stessi standard qualitativi e condizioni lavorative del contraente principale, sono state considerate valide.