Corte di Cassazione, Sentenza n. 7612 del 21 marzo 2024
Nella fattispecie in studio, una Società ha presentato ricorso contro una Sentenza relativa al rifiuto di rimborso dell’Imu per l’anno 2012, per un importo di Euro 245.156,87, per immobili considerati “beni merce”. Il ricorso si basava sull’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 9-bis, del Dl. n. 201/2011, in quanto riconosceva l’esenzione dall’Imu solo a partire dal 2014.
La Suprema Corte rileva che le agevolazioni fiscali, come le esenzioni, sono soggette a interpretazione stretta e sono una scelta discrezionale del Legislatore in materia di politica economica e fiscale. Nel caso specifico, la legge stabiliva chiaramente la data di entrata in vigore dell’esenzione Imu per gli “immobili merce”, cioè il 1° gennaio 2014. Non era prevista retroattività per il 2012. Pertanto, il ricorso basato sull’illegittimità costituzionale degli articoli di legge citati è stato respinto.
La Corte ha ribadito che anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità non consentono di ignorare la discrezionalità del Legislatore nell’individuare le esenzioni fiscali. Non esiste una norma costituzionale che giustifichi la retroattività di un’agevolazione fiscale stabilita discrezionalmente dal Legislatore. Anche se ipotizzabile, un’esenzione dall’Imu richiederebbe comunque che il contribuente dichiari l’indicazione e la destinazione degli immobili, cosa non fatta in questo caso.
L’obbligo della dichiarazione è conservato solo per i casi in cui il presupposto per beneficiare dell’esenzione sia avvenuto dopo il 2008 e il contribuente non ne sia ancora a conoscenza.


