Nella Sentenza n. 4187 del 12 giugno 2017 della Ctp Milano,la questione controversa riguarda chi deve pagare l’Imu nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di leasing e la materiale riconsegna dell’immobile da parte di quest’ultimo alla Società concedente. I Giudici milanesi rilevano che l’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/11 prevede che il soggetto passivo è il locatore per tutta la durata del contratto. Pertanto, il soggetto passivo d’imposta rimane il locatario soltanto finché è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione. Ed ancora, i Giudici precisano che l’estensione della norma sulla Tasi, art. 1, comma 672, della Legge n. 147/13 all’Imu, non è corretta per i seguenti motivi:
- l’art. 27 della Costituzione stabilisce che gli elementi costitutivi dei tributi sono stabiliti dalla Legge e, di conseguenza, non è possibile applicare quelli previsti per altro tributo;
- la diversa disposizione per la Tasi ha chiaro carattere innovativo e non interpretativo rispetto alla disciplina dell’Imu che non a caso si uniforma confermandola a quella dell’Ici di cui all’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/92;
- il fatto costitutivo del prelievo tributario è diverso nelle due imposte: per l’Imu è il possesso mentre per la Tasi è la mera detenzione.
Quindi, la soggettività passiva dell’Imu torna in capo alla Società di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dall’effettiva riconsegna del bene.