Imu: in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria la soggettività passiva torna alla Società di leasing

Nella Sentenza n. 4187 del 12 giugno 2017 della Ctp Milano,la questione controversa riguarda chi deve pagare l’Imu nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di leasing e la materiale riconsegna dell’immobile da parte di quest’ultimo alla Società concedente. I Giudici milanesi rilevano che l’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/11 prevede che il soggetto passivo è il locatore per tutta la durata del contratto. Pertanto, il soggetto passivo d’imposta rimane il locatario soltanto finché è in corso il contratto e non anche dopo la sua risoluzione. Ed ancora, i Giudici precisano che l’estensione della norma sulla Tasi, art. 1, comma 672, della Legge n. 147/13 all’Imu, non è corretta per i seguenti motivi:

  • l’art. 27 della Costituzione stabilisce che gli elementi costitutivi dei tributi sono stabiliti dalla Legge e, di conseguenza, non è possibile applicare quelli previsti per altro tributo;
  • la diversa disposizione per la Tasi ha chiaro carattere innovativo e non interpretativo rispetto alla disciplina dell’Imu che non a caso si uniforma confermandola a quella dell’Ici di cui all’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/92;
  • il fatto costitutivo del prelievo tributario è diverso nelle due imposte: per l’Imu è il possesso mentre per la Tasi è la mera detenzione.

Quindi, la soggettività passiva dell’Imu torna in capo alla Società di leasing in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dall’effettiva riconsegna del bene.