Imu e Tari: pubblicato il Comunicato-stampa del Mef in materia di pubblicazione delle Delibere tariffarie ai sensi della “Legge di bilancio 2024”

È stato pubblicato il Comunicato-stampa del Mef avente ad oggetto “Delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote dell’Imu e delle tariffe della Tari per l’anno 2023. Termine di trasmissione previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Eventuale conguaglio della seconda rata dell’Imu per l’anno 2023.”

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze il Comunicato-stampa 12 gennaio 2024 avente ad oggetto “Delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote dell’Imu e delle tariffe della Tari per l’anno 2023. Termine di trasmissione previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Eventuale conguaglio della seconda rata dell’Imu per l’anno 2023.”.

Il Comunicato ha specificato gli effetti dell’art. 1, comma 72, della Legge n. 213/2023 (“Legge di bilancio 2024”) in materia di tardiva pubblicazione delle delibere tariffarie e regolamentari Imu e Tari.

La norma, per il solo anno 2023, ha considerato tempestive le delibere se trasmesse al Mef, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.

Il Ministero ha precisato che i citati atti risultano già pubblicati sul sito internetwww.finanze.gov.it” e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al Mef successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.

Per quanto attiene l’Imu il successivo art. 1, comma 73, della Legge n. 213/2023 (“Legge di bilancio 2024”) ha previsto che nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.