Corte dei conti Toscana, Delibera n. 8 del 29 gennaio 2026
Nella fattispecie in esame, un Comune chiede se può accettare la proposta di una Società in liquidazione e in concordato preventivo già omologato (in fase di esecuzione) che offre il pagamento della sola quota capitale di Imu e Tasi, con rinuncia integrale da parte dell’Ente a interessi e sanzioni, riferiti però a un debito tributario sorto dopo l’omologazione e non adempiuto.
La Sezione ricorda che vale il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, legato alla riserva di legge (art. 23 della Costituzione), per cui l’Ente impositore non può rinunciare o
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