Corte Costituzionale, Sentenza n. 60 del 18 aprile 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale riguardo all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis.
Tale disposizione non prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imu nel caso di immobile occupato abusivamente nonostante la denuncia agli organi istituzionali competenti, violando così gli artt. 3, comma 1, 53, comma 1, e 42, comma 2, della Costituzione Italiana, nonché l’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). Nel caso di specie, nel dicembre 2012, un edificio di una casa di cura era stato occupato abusivamente e la Società aveva presentato 2 ricorsi contro il silenzio rifiuto opposto da Roma Capitale riguardo all’istanza di rimborso dell’Imu per gli anni 2013 e 2014. Nei ricorsi veniva sottolineata la perdita del possesso dell’immobile e la denuncia immediata del fatto alle Autorità penali, nonché l’inerzia delle autorità nel procedere al sequestro preventivo dell’immobile.
I Giudici costituzionali ritengono che, secondo la normativa vigente e il diritto applicabile, l’unica condizione rilevante ai fini fiscali sarebbe l’esistenza di un titolo che attesti un diritto reale sull’immobile o un contratto di leasing, nonché il relativo possesso del bene. Tuttavia, questa interpretazione solleva dubbi di costituzionalità in quanto potrebbe portare a trattamenti fiscali ingiusti e a una disparità di trattamento tra situazioni simili e dissimili.
La questione è rilevante perché, nonostante l’abrogazione successiva della disposizione contestata dalla Legge n. 160/2019, essa continua ad applicarsi nei casi in esame davanti alla Corte di Cassazione per gli anni fiscali 2013 e 2014.
L’Imu è un’Imposta sugli immobili introdotta dal Dlgs. n. 23/2011 e dalla Legge n. 201/2011, in sostituzione dell’Ici. Nel periodo considerato, le disposizioni normative hanno subito numerose modifiche, ma l’Imu è rimasta in vigore come parte dell’imposta unica comunale (Iuc) fino all’anno 2019. La Legge n. 160/2019 ha abolito la Iuc a partire dal 2020, ma ha mantenuto l’Imu come imposta separata. Secondo la normativa vigente all’epoca, l’Imu era dovuta dai soggetti che possedevano immobili, inclusi terreni ed edifici, nonché dai titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi. Inoltre, l’imposta era dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno in cui si era protratto il possesso dell’immobile.
Passando all’analisi della questione sollevata, è importante considerare che, indipendentemente dalla nozione di possesso contemplata dalla legge, è ingiustificato richiedere il pagamento dell’Imu da parte di proprietari che hanno subito l’occupazione abusiva di un immobile che li rende incapaci di utilizzarlo o disporne. Questo è particolarmente evidente nel caso in esame, in cui la Società proprietaria ha immediatamente denunciato l’occupazione alle autorità competenti e ha agito diligentemente per recuperare il possesso dell’immobile.
La giurisprudenza ha stabilito che ogni prelievo fiscale deve essere giustificato da indici concreti di ricchezza e che l’esenzione o la riduzione dell’imposta è giustificata dalla minore capacità contributiva del soggetto. Di conseguenza, è irragionevole imporre l’Imu a un proprietario che ha perso il possesso del suo immobile a causa di un’occupazione abusiva. Questa interpretazione è coerente con altri casi in cui la perdita della disponibilità di un bene comporta l’esenzione dal pagamento di imposte, come nel caso della tassa automobilistica.
Pertanto, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, nella sua formulazione originaria, in quanto viola gli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, della Costituzione Italiana. Tale disposizione non prevede l’esenzione dall’Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di occupazioni abusive, nonostante la denuncia alle Autorità competenti.


